Si realizzerebbe per questa ragione un capovolgimento della regola intorno a cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti anche quando manchi sia dubbia o contraddittoria la prova positiva del l’candore dell’incolpato. E’ stata, Sopra raro, chiarita la diversità tra poco mera https://www.avvocatopenalistanapoli.com/diritto-tributario-dortmund.html